martedì 11 maggio 2010

LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE TRENTINO




NOVITA' 26/06/2009 - novità dei regolamenti sui B&B in TRENTINO, c'è stata una modifica alla legge
Legge provinciale 15 maggio - 2002, n. 7 - Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.
In pratica è stata introdotta la possibilità di offrire agli ospiti di B&B, accanto ai tradizionali alimenti confezionati, anche quelli cucinati direttamente dal gestore, nella cucina di famiglia, previa frequentazione di un corso per la corretta gestione della colazione secondo i principi dell'HACCP.
Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23
(Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere)
Il titolo della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è sostituito dal seguente: "Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare".
Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, è inserito il seguente. "Capo Il bis - Ospitalità turistica familiare".
Nel capo II bis, dopo l'articolo 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, è inserito il seguente:"Art. 23 bis Bed and breakfast"
Si considera "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da chi, avvalendosi della sola organizzazione familiare, fornisce servizio di alloggio e di prima colazione utilizzando per l'alloggio fino ad un massimo di tre camere della propria abitazione di residenza.
Nelle strutture che offrono ospitalità "bed and breakfast" devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
cibi e bevande confezionati per la prima colazione;
pulizia quotidiana dei locali;
fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno;
fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.
I locali destinati all'ospitalità "bed and breakfast" devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo."
Dopo l'articolo 23 bis della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è inserito il seguente:
"Art. 23 ter Esercizio dell'attività "bed and breakfast"
L'esercizio dell'attività "bed and breakfast" è consentito previa presentazione al comune territorialmente competente di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Ogni variazione dei requisiti dichiarati e la cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata al Comune.
I prezzi massimi richiesti per i servizi di ospitalità offerti devono essere comunicati alle aziende di promozione turistica entro il 30 ottobre di ogni anno. In mancanza della predetta comunicazione sono applicati i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata."
Dopo l'articolo 41 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è inserito il seguente:
"Art. 41 bis Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti l'attività "bed and breakfast"
Chiunque esercita l'attività "bed and breakfast" senza aver presentato al comune la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 23 ter, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 350.000 a lire 1.050.000 .
La mancata comunicazione della variazione dei requisiti dichiarati ovvero la cessazione dell'attività dì cui all'articolo 23 ter, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 .
L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli individuati nella denuncia di inizio attività, ovvero in numero superiore a quanto denunciato comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000 .
La mancata comunicazione dei prezzi massimi all'avvio dell'attività o l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 750.000 per ciascuna violazione.
Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva".


Nessun commento:

Posta un commento

Aiutaci a fare sempre più grande e utile questo blog!
aggiungi di seguito la tua esperienza ed un'eventuale integrazione del post principale. Questo blog nasce come strumento di conoscenza del mondo B&B quindi vi chiediamo di non riempirlo solo di pubblicità.