lunedì 10 maggio 2010

COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA DELLE PERSONE ALLOGGIATE



Si richiama l’attenzione in merito all’obbligo di comunicare le generalità delle persone alloggiate nelle attività ricettive.

Circolare Ministero dell’Interno 29 luglio 2oo5, n. 557 (pubblicata sulla G.U. n. 201 del 30 agosto 2005).

….. Al fine di garantire uniformi modalita' applicative, su tutto il territorio nazionale, dell'obbligo, per coloro che esercitano attivita' ricettive, di comunicare all'autorità' di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, disposto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, si avverte la necessità di una verifica circa la puntuale osservanza delle disposizioni in materia da parte di tutte le strutture interessate, fra cui, come dispone la legge, «quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali», con le sole eccezioni specificamente previste.
Va avvertito, in proposito, che l'obbligo appare sussistere anche per coloro che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (c.d. «bed and breakfast»), in virtu dell'espresso riferimento, recato nella disposizione surriportata, agli «esercizi non convenzionali». …….





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