martedì 11 maggio 2010

LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE VALLE D'AOSTA




Legge regionale 4 agosto 2000, n. 23.
Modificazioni della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).
Art. 1 (Modificazione dell’articolo 1) 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserita la seguente: «ebis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner);».
Art. 2 (Inserimento del capo VIbis) 1. Dopo il capo VI della l.r. 11/1996, è inserito il seguente: «CAPO VIBIS STRUTTURE RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE (BED & BREAKFAST – CHAMBRE ET PETIT DÉJEUNER)
Art. 16bis (Definizioni e caratteristiche) l. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast – chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
2. L’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeu-ner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.
3576 3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l’obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l’attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l’attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
4. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità: a) pulizia quotidiana dei locali; b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana; c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.
Art. 16ter (Requisiti tecnici) 1. I locali destinati all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l’uso abitativo. 2. Qualora l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l’abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l’accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.
Art. 16quater (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività)
1. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall’interessato al Comune del luogo ove è sita l’abitazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).
2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati: 3. a) le generalità e l’indirizzo di chi intende svolgere l’attività; b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all’articolo 16ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti; c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell’arredo e degli eventuali servizi complementari offerti; d) il periodo di esercizio dell’attività; e) l’insussistenza delle condizioni previste dall’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma l, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l’idoneità dell’abitazione all’esercizio dell’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all’Assessorato regionale competente in materia di turismo e all’Azienda di promozione turistica competente per territorio.
4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.
5. Gli esercenti l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner non sono tenuti all’iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall’articolo 5, comma secondo, della l. 217/1983. Art. 16quinquies (Norma di rinvio) 1.
All’attività di bed & breakfast si applicano le norme comuni di cui alcapo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29. 2. Chiunque svolga l’attività di bed & breakfast – chambre et petit déjeuner senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 16quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all’articolo 16quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all’articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6.». Art. 3 (Inserimento dell’articolo 25bis) 1.
1. L’Assessorato regionale competente in materia di turismo, le Aziende di promozione turistica e le pro-loco competenti per territorio possono predisporre e rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta e a titolo gratuito, opuscoli, cataloghi informativi o altro materiale promozionale relativi alle strutture ricettive di cui all’articolo 1, nonché agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all’articolo 25.». Art. 4 (Modificazione dell’articolo 28) 1. Al comma 5 dell’articolo 28 della l.r. 11/1996, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o disporre il divieto di prosecuzione dell’attività».
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 4 agosto 2000. Il Presidente VIÉRIN LAVORI PREPARATORI Disegno di legge n. 84 – di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1650 del 27.05.2000); – presentato al Consiglio regionale in data 02.06.2000; – assegnato alla 4a Commissione consiliare permanente in data 05.06.2000; – esaminato dalla 4a Commissione consiliare permanente, con parere in data 14.06.2000 e relazione del Consigliere CUC; – approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.07.2000, con deliberazione n. 1461/XI; – trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta in data 19.07.2000; – vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta in data 31.07.2000. «Art. 25 bis (Information destinée aux touristes) 1.
Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2000 N. 23 Nota all’articolo 1:
(1) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi regionali 22 luglio 1980, n. 34 (Disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto) e 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventù; c) rifugi alpini e bivacchi fissi; d) posti tappa escursionistici (dortoirs); e) esercizi di affittacamere; f) case e appartamenti per vacanze.».
Note all’articolo 2: (2) L’articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 prevede quanto segue:«In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata sia subordinato, ai sensi di disposizioni di legge regionale, ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nullaosta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazione tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell’interessato all’amministrazione competente, attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all’amministrazione competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un congruo termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.».
(3) L’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede quanto segue: «(art. 10 T.U. 1926). – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° – a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° – a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. ».
(4) L’articolo 5, comma secondo, della legge 17 maggio 1983, n. 217 prevede quanto segue: «I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.».
(5) L’articolo 23, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Il Comune è tenuto altresì a trasmettere allo stesso assessorato riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.». L’articolo 23, comma 3, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «È fatto obbligo al titolare o gestore dell’attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l’arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all’autorità di pubblica sicurezza, anche all’azienda di promozione turistica competente per territorio, laddove esistente.». L’articolo 24 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Denuncia e pubblicità dei prezzi).
1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica il regime previsto dal decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), emanato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 1991, n. 253.
2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
3. Le tabelle e i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli art. 14 e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.». L’articolo 26 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Funzioni di vigilanza e di controllo) 1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.
2. È fatta salva la facoltà dell’Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.». L’articolo 27 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Osservanza di norme statali e regionali) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva 3580 Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste N. 36 16 - 8 - 2000 Legge regionale 4 agosto 2000, n. 24. Disposizioni urgenti in materia di servizi antincendi. Modificazioni alle leggi regionali 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)) e 27 maggio 1988, n. 37 (Norme per il volontariato dei servizi antincendi – protezione civile – Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari).
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; l’osservanza delle norme statali e regionali che regolano l’esercizio delle attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevanza statistica, l’iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall’art. 5 della l. 217/1983, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l’uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell’ambiente.». L’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all’accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all’art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato.
2. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Sindaco.
3. In caso di inadempienza, all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al Sindaco, l’Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.
4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal Sindaco e, negli altri casi, dalla Regione.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».
(6) L’articolo 28, comma 1, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza l’autorizzazione prevista dall’art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.».
(7) L’articolo 28, comma 2, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l’omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000».
L’articolo 28, comma 3, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l’applicazione di prezzi difformi da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000».
L’articolo 28, comma 4, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «L’utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.».
L’articolo 28, comma 5, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell’autorizzazione.».
L’articolo 28, comma 6, della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell’esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l’iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l’uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell’ambiente.». Nota all’articolo 3:
(8) L’articolo 25 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 prevede quanto segue: «(Appartamenti ammobiliati per uso turistico) 1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di cui all’art. 14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17.».
Nota all’articolo 4: (9) Vedasi nota 7. 3581 N. 36 16 - 8 - 2000 Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta Bulletin Officiel de la Région autonome Vallée d’Aoste promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale)) è sostituito dal seguente: «4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente di cui al comma 1, lettera b), le relative funzioni possono essere affidate ad un ispettore antincendi direttore o ad un ispettore antincendi designato dal dirigente stesso.»


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