martedì 11 maggio 2010

LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE VENETO




Reg. Veneto
TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE 

Alberghi, pensioni, locande e campeggi
L.R. 22/10/1999, n. 49 
Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere.
Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 1999, n. 93.

Art. 5 
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast.

1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
Art. 22
Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare
bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate,
per le foresterie per turisti.
1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo predisposto e fornito dall'Azienda di promozione turistica su modello regionale.
3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera, c), lo comunica alla Azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 5.
4. L'Azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denuncie di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.
5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane
i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al Comune e all'Azienda di
promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:
a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
d) il periodo di messa in locazione;
e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l'Azienda di promozione turistica redige annualmente l'elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente, ai fini dell'attività di informazione turistica.
8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Allegato II previsto dall'articolo 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast 
Servizi minimi: 
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad
ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo
di manipolazione.


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