giovedì 13 maggio 2010

L'ARRIVO DELL'OSPITE IN BED AND BREAKFAST


 L' arrivo dell'ospite in un bed and breakfast è un momento molto importante perch'è il giudizio  finale dato alla struttura che lo ha ospitato è determinato in buona parte dalla sua prima impressione. Per questo coloro che svolgono questa pratica devono possedere realmente un forte senso di ospitalità ed apertura nei confronti dei propri ospiti, cosa pensereste voi se una volta recati in un B&B vi trovereste davanti una persona che ha solo fretta di consegnarvi le chiavi e di prendersi i vostri soldi d'affitto senza conoscervi un pò, spiegarvi bene le regole della casa e darvi tutte le indicazioni che vi servono? A me personalmente è capitato e vi garantisco che è una pessima impressione. Detto ciò è comunque comprensibile che con i propri ospiti non si debba diventare necessariamente "amici" quindi sarete voi a trovare una giusta via di mezzo.
Dopo aver fatto vedere la camera e spiegato le eventuali regole della casa si procede con tutti gli adempimenti del caso. In primo luogo deve essere fatta la registrazione degli ospiti; essa deve avvenire o facendo una fotocopia di documento valido di riconoscimento o compilando un apposito modulo che vi verrà rilasciato dalla questura della vostra città. La fotocopia o il modulo deve essere trasmesso via fax o personalmente alla ufficio di polizia preposto a questa attività. Questo è un obbligo per chi gestisce un B&B molto importante dal quale non ci si può sottrarre ed è anche un modo per stare tranquilli sul tipo di persone che verranno a stare dentro casa vostra. 
Contestualmente deve avvenire il pagamento della camera per tutto l'importo pattuito in precedenza. Molto importante anche in questo caso è il rilascio di una ricevuta semplice (il blocchetto dei moduli è facilmente reperibile in tutti i negozi di cancelleria) perchè se è vero che non si ha l'obbligo di aprire una partita iva e quindi emettere fattura, è anche vero che il gestore prende sempre dei soldi e quindi è obbligato a fare una ricevuta ed è un diritto degli ospiti quello di riceverla. 
A questo punto sono stati effettuati gli adempimenti principali e quindi potranno essere consegnate le chiavi della propria camera agli ospiti (non è obbligatorio). E' buona regola redigere un vademecum dove gli ospiti posso apprendere tutte le regole della casa, tutti gli oggetti in dotazione che possono utilizzare durante il soggiorno (coperte supplementari, uso del PC), utilizzo di TV e spazi comuni, orari della colazione ma anche piccoli itinerari turistici con i luoghi di rilevanza artistica da visitare nei dintorni del B&B. 





martedì 11 maggio 2010

LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE VENETO




Reg. Veneto
TURISMO E STRUTTURE RICETTIVE 

Alberghi, pensioni, locande e campeggi
L.R. 22/10/1999, n. 49 
Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere.
Pubblicata nel B.U. Veneto 26 ottobre 1999, n. 93.

Art. 5 
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast.

1. Costituiscono attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino a un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione.
Art. 22
Adempimenti specifici per le attività ricettive a conduzione familiare
bed & breakfast, per le unità abitative ammobiliate non classificate,
per le foresterie per turisti.
1. L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast e le foresterie per turisti possono essere intraprese su denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. La denuncia deve essere inviata al Comune, su modulo predisposto e fornito dall'Azienda di promozione turistica su modello regionale.
3. Chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera, c), lo comunica alla Azienda di promozione turistica competente per territorio, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, allegando la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 5.
4. L'Azienda di promozione turistica competente per territorio, alla quale sono inviate dagli interessati le denuncie di inizio attività di cui ai commi 2 e 3, provvede entro trenta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della rilevazione statistica della consistenza ricettiva, dandone quindi comunicazione alla Regione e alla Provincia competente.
5. Chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 3 può comunicare all'Azienda di promozione turistica competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa Azienda su modello regionale, entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane
i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.
6. Le agenzie immobiliari alle quali si rivolgono i titolari delle unità abitative ad uso turistico, che non intendano gestire tali strutture né in forma imprenditoriale né in forma non imprenditoriale diretta comunicano, annualmente, entro la data del 1° ottobre, con eventuali integrazioni entro il 31 dicembre, al Comune e all'Azienda di
promozione turistica competente, l'elenco delle strutture che a loro si sono rivolte con le seguenti indicazioni:
a) l'indirizzo della struttura e l'eventuale denominazione;
b) la eventuale classificazione attribuita alla stessa;
c) il numero dei posti letto e bagni a disposizione degli ospiti;
d) il periodo di messa in locazione;
e) i prezzi praticati, anche suddivisi per tipologia.
7. Sulla base della comunicazione di cui ai commi 5 e 6, l'Azienda di promozione turistica redige annualmente l'elenco di attività ricettive di bed & breakfast, di unità abitative ammobiliate a uso turistico non classificate e di foresterie per turisti, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competente, ai fini dell'attività di informazione turistica.
8. Coloro che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 3, non necessitano di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Allegato II previsto dall'articolo 5
Attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast 
Servizi minimi: 
a) un servizio di bagno anche coincidente con quello dell'abitazione;
b) pulizia quotidiana dei locali;
c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, ad
ogni cambio di cliente e comunque due volte alla settimana;
d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e, ove
necessario, il riscaldamento;
e) cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo
di manipolazione.


LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE UMBRIA




LEGGE REGIONALE 15 gennaio 2001, n. 2
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 - Norme stilla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta.
Art. 1 - (Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)
Il comma uno, dell'articolo cinque della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, è così modificato: dopo le parole "per una permanenza" sono soppresse le parole "minima di sette giorni e".
Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14 Marzo 1994, n. 8)
L'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, N. 8 è sostituito dal seguente:
Art. 12 (Ostelli per la gioventù)
Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive".
Art. 3 - (Modificazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 sono soppresse le parole: "per un periodo non inferiore a 7 giorni".
Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.
Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è abrogato.
Art. 4 - (Integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8)
Dopo l'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 16/bis (Servizio di alloggio e prima colazione "Bed and Breakfast")
Costituisce servizio di alloggio e prima colazione "Bed And Breakfast" l'attività a conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di imprenditorialità all'interno dell'abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.
L'attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più di n. 3 posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.
L'esercizio di attività di "Bed and Breakfast" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l'obbligo di dimora nelle medesime.
Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi.
L'attività può essere svolta previa denuncia di inizio di attività mediante autocertificazione che attesti i requisiti posseduti compresi quelli igienico-sanitari previsti per legge.
Il Comune di residenza effettua il controllo attestante l'esistenza dei requisiti, ivi compresi quelli indicati all'allegato "A" della presente legge. Nell'autocertificazione deve essere specificato un periodo di inattività pari a 60 giorni anche non consecutivi, ridotti a 30 giorni in Comuni sprovvisti di strutture ricettive.
Le Province istituiscono un Albo ufficiale che censisca le famiglie che svolgono l'attività saltuaria di "Bed and Breakfast" dal quale desumere informazioni al solo scopo statistico.
E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di "Bed and Breakfast" di comunicare al Comune competente in tempo reale il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica e alla Regione i prezzi minimi e massimi applicati con specifica delle stagionalità, nonché il periodo di apertura e chiusura dell'attività. L'esercizio dell'attività non necessita di iscrizione al Registro imprese turistiche.
L'Albo ufficiale dei "Bed and Breakfast" è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Possono essere ammesse a contributi iniziative esercitate in forma associata perla creazione di un marchio che garantisca il possesso dei parametri di qualità che identifichi il prodotto "Bed and Breakfast Umbria" in modo omogeneo e visibile.
Il marchio è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione deve essere affisso, a spese degli interessati, all'esterno delle sedi di esercizio delle attività".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
ALLEGATO A
Integrativo dell' allegato C alla legge regionale 1 marzo 1994, n.8.
C3 (Requisiti minimi obbligatori per l'esercizio dell'attivita' di "Bed and Breakfast")
Buono stato di conservazione e manutenzione dell' immobile;
Arredamento funzionale, di buona fattura e in armonia con lo stile dell' abitazione e del luogo;
Letto per persona;
Comodino per letto con lampada;
Tavolo;
Sedia per letto;
Armadio;
Specchio con presa corrente;
Cestino rifiuti;
Bagno completo con acqua calda e fredda, dotato di lavabo; water, vasca da bagno o doccia, specchio con presa corrente, armadio, chiamata di allarme in tutti i servizi igienici;
Riscaldamento;
Fornitura costante di energia elettrica.


LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE TOSCANA




La Regione Toscana non prevede ufficialmente la tipologia di strutture extra-alberghiere denominate "Bed & Breakfast". Tuttavia, le modificazioni all'articolo 55 della LEGGE REGIONALE del 23 marzo 2000, n. 43relativo agli "Affittacamere" prevede che:
1. L’articolo 55 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 55 - Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “bed & breakfast”.


LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE SARDEGNA




Regolamentazione del B&B 
L'attività ricettiva di Bed & Breakfast è regolata dall'articolo 6 della LR 27 del 12 agosto 1998 e dalla deliberazione n.11/6 del 30 marzo 2001, che ha chiarito alcune incertezze normative. La formula B&B consente di ospitare saltuariamente turisti nella propria abitazione, senza avvalersi però di personale dipendente.
Per aprire un B&B è necessaria un'autorizzazione da richiedere al Comune e il pagamento di una tassa di concessione regionale. Come per le altre strutture ricettive, l'avviamento dell'attività va segnalata alla Pubblica Sicurezza, alla quale vanno poi segnalati i nomi degli ospiti.
Requisiti e servizi dei B&B
A norma di legge, esistono alcuni requisiti per l'apertura di un'attività di Bed & Breakfast. Il numero delle camere da letto per l'ospitalità è fissato in tre, per un totale di sei ospiti, con la disponibilità di almeno un bagno completo. Le camere, la cui superficie minima deve essere di 14mq per una doppia e 9mq per una singola, non devono sottostare ad alcuna disposizione per gli arredi, ma vige il divieto di utilizzare nella stanza "fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande, e ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette".
I servizi accessori da erogare comprendono: un cambio settimanale della biancheria, oltre che per ogni cambio di ospite; pulizia bisettimanale dei locali e ad ogni cambio di ospite; una prima colazione con cibi preconfezionati (e riscaldati). La delibera della Giunta prevede un menù da colazione continentale: pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, latte, caffè, succo d'arancia.
Dove rivolgersi:
Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare
Per informazioni ed accesso agli atti
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Turismo Artigianato e Commercio
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Tel:070/6067035 Fax:070/6067271
Email:
tur.urp@regione.sardegna.it
tur.artigianato.urp@regione.sardegna.it
tur.commercio.urp@regione.sardegna.it
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 , il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 17 alle 18 Destinatari:
Soggetti che, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione.
Termini di presentazione: 
Le domande possono essere presentate tutto l'anno.
Requisiti: 
Solo in abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A/1 -Tipo signorile;
A/2 -Tipo civile;
A/3 -Tipo economico;
A/4 -Tipo popolare;
A/5 -Tipo ultra popolare;
A/7 -Villini;
A/8 -Ville;
A/11 -Tipiche dei luoghi.
Per l'utilizzo di unità immobiliari appartenenti a categorie catastali diverse da quelle elencate è necessaria la preventiva autorizzazione, concessione (o documentazione equipollente) comunale che autorizzi il cambio di destinazione d'uso nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
REQUISITI TECNICI:
-ospitare non più di sei persone in un massimo di tre camere.
Le camere devono possedere una superficie minima di:
-14 mq per la camera doppia;
- 9 mq per la camera singola;
- 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello;
-cubatura aggiuntiva minima di 7 mc per alloggiato e fino ad un massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
-altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.
REQUISITI IGIENICO-SANITARI:
l'abitazione dovrà rispettare le normative vigenti in materia e tutto quanto altro previsto dal regolamento igienico-edilizio comunale per i locali di civile abitazione. In caso di camere prive di bagno annesso dev'essere presente almeno un servizio igienico completo di:
water - bidet - lavabo - vasca o doccia - specchio - presa di corrente.
Documentazione: 
Nella domanda da presentare al comune è necessario indicare fra l'altro:
-la categoria catastale, l'ubicazione e le caratteristiche dei locali in cui si vuole svolgere l'attività;
-il numero delle camere e dei servizi igienici disponibili, con la descrizione degli arredi;
-periodo di esercizio dell'attività;
-le tariffe massime e minime che si intende applicare.
Costo: 
Tassa di concessione regionale.
Descrizione del procedimento: 
L'attività del Bed and Breakfast non può avere carattere continuativo per tutto l'arco dell'anno ma deve svolgersi a carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Per l'avvio dell'attività non occorre che il titolare sia iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio ne che sia munito di libretto sanitario, ma è tenuto a richiedere l'autorizzazione comunale e a pagare la tassa di concessione regionale. La suddetta attività dev'essere svolta fornendo i seguenti servizi accessori:
-pulizia dei locali obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente e comunque due volte la settimana. Sarebbe comunque opportuno un intervento quotidiano.
-cambio della biancheria una volta la settimana oltre che ad ogni cambio cliente;
-prima colazione continentale con cibi preconfezionati (e al massimo riscaldati), senza possibilità di manipolare gli stessi, costituita da:
pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, caffelatte, succo d'arancia.
Nelle camere non è consentito l'uso di fornelli o simili per prepararsi cibi o bevande e di ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l'ordinaria toilette.
Il comune ha 45 giorni di tempo per valutare la richiesta ed eventualmente approvarla. Dalla data di approvazione il sindaco entro 30 giorni dovrà rilasciare l'autorizzazione e segnalare il nuovo bed and breakfast all'Ente Provinciale per il turismo, che lo inserirà nei propri elenchi e successivamente in un elenco riepilogativo regionale.
Infine occorre comunicare anche all'autorità di Pubblica Sicurezza di aver avviato un Bed and Breakfast (art. 108 T.U.L.P.S.); una volta in attività, anche il responsabile della gestione di un bed and breakfast deve segnalare all'autorità di Pubblica Sicurezza i nomi degli ospiti, così come avviene per gli alberghi e le altre strutture ricettive elencate all'art. 6 della legge 217/1983.
Normativa di Riferimento: 
Legge Regionale N. 27 del 12 agosto 1998, art. 6. - Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione.
Delibera della Giunta Regionale n. 11/6 del 30 marzo 2001 - L.R. 27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Atto di indirizzo ai Comuni
Deliberazione n. 11/6 del 30.03.2001
Oggetto: L.R. 27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione. Atto di indirizzo applicativo ai Comuni.
L’Assessore del Turismo Avv. Roberto Frongia, premessa una breve illustrazione
dell’istituto del Bed & Breakfast e del suo sviluppo in altre aree a vocazione turistica, riferisce in merito alle carenze nella disciplina normativa dell’istituto – normato dall’art. 6 L.R. 12.08.1998, n. 27 – e alle conseguenti incertezze applicative che si riflettono negativamente sulle buone potenzialità di sviluppo dell’istituto nel territorio dell’Isola.
Nelle more di una più compiuta e articolata disciplina normativa, l’Assessore
Frongia ritiene possa ovviarsi nell’immediato emanando, attraverso una circolare interpretativa, un atto di indirizzo ai Comuni – i quali autorizzano l’attività di cui trattasi – contenente le seguenti indicazioni, e criteri per l’esercizio dell’attività medesima.
I requisiti tecnici
La legge consente di ospitare non più di sei persone in un massimo di tre camere.
I requisiti minimi delle strutture utilizzate per l’attività dovranno essere:
- 14 mq di superficie minima per camera doppia;
- 9 mq di superficie minima per camera singola;
- 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale;
- 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello;
- cubatura aggiuntiva minima di 7 mc per alloggiato e fino ad un massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
- altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.
L’attività del Bed & Breakfast può essere realizzata solo in unità immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A 1 - abitazioni di tipo signorile;
A 2 - abitazioni di tipo civile;
A 3 - abitazioni di tipo economico;
A 4 - abitazioni di tipo popolare;
A 5 - abitazioni di tipo ultra popolare;
A 7 - abitazioni in villini;
A 8 - abitazioni in ville;
A 11 - abitazioni tipiche dei luoghi.
Per poter utilizzare unità immobiliari appartenenti a categorie catastali diverse da quelle riportate in elenco, è necessaria la preventiva autorizzazione, concessione (o documentazione equipollente) comunale che autorizzi il cambio di destinazione d’uso nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali e delle previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.
I requisiti igienico-sanitari
L’abilitazione dovrà rispettare le normative vigenti relative ai requisiti igienico-sanitari e tutto quanto altro previsto dal regolamento igienico-edilizio comunale per i locali di civile abitazione.
In caso di camere prive di bagno annesso deve essere comunque presente almeno un servizio igienico completo di:
- water – bidet – lavabo – vasca o doccia – specchio – presa di corrente.
I Servizi accessori da erogare
La pulizia dei locali
Occorre provvedere alla pulizia dei locali obbligatoriamente ad ogni cambio di cliente e comunque due volte la settimana.
La fornitura della biancheria
Il cambio di biancheria dovrà essere effettuata una volta la settimana oltre che ad ogni cambio ospite.
La prima colazione
Può essere servita all’ospite solo la prima colazione con cibi preconfezionati (e al massimo riscaldati), escludendo comunque ogni possibilità di manipolare il cibo.
Sarà dunque possibile offrire ai propri ospiti la prima colazione continentale costituita da pane, fette biscottate, brioche, marmellata, confettura, burro, caffelatte, succo d’arancia.
E’ fatto divieto assoluto usare fornelli o simili nelle camere per prepararsi cibi o bevande e ogni altro apparecchio produttore di calore tranne quelli per l’ordinaria toilette.
Adempimenti amministrativi
Il titolare dell’esercizio è tenuto a richiedere l’autorizzazione comunale (Fac-simile domanda allegato 1) e a pagare la tassa di concessione regionale.
Autorizzazione all'esercizio e procedure amministrative
Il Sindaco provvede al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione in seguito ad accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, per le strutture e i titolari, dalle norme vigenti e dal presenti criteri.
L’accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della documentazione presentata e anche mediante appositi sopralluoghi.
Il sindaco provvede alle domande di autorizzazione all’esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione entro 45 giorni dalla presentazione. Il Sindaco entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda rilascia l’autorizzazione che abilita allo svolgimento dell’attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell’autorizzazione medesima.
Elenco esercenti
Al momento del rilascio dell’autorizzazione, il Sindaco comunica all’Ente Provinciale per il Turismo competente per territorio, o l’Ente che ne assumerà le funzioni, i dati della struttura al fine dell’inserimento nello specifico elenco provinciale e successivamente in quello, riassuntivo, regionale.


LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE PIEMONTE




Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20
Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18
ART. 1.
(Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
Dopo l'articolo 15 della legge 15 aprile 1985 n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente: «Art. 15 bis (Esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast)
1. I privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare ed utilizzando parte della propria abitazione, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione ("bed and breakfast") sono tenuti a presentare denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), così come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica.).
2. La denuncia di inizio attività deve essere presentata al Comune territorialmente competente su modulo, conforme al modello regionale, fornito dall'Agenzia di
accoglienza e promozione turistica locale (ATL), di cui a] capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi sragionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.
4. Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i duecentosettanta giorni, da articolarsi nel seguente modo:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni
b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
5. I locali dell'unità immobiliare adibiti a fini ricettivi devono possedere la necessaria autorizzazione all'abitabilità che deve risultare da. apposita autocertificazione
presentata con la denuncia di inizio attività.
6. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast", esercitata nei limiti di cui alla precedente legge, non costituisce cambio della destinazione d'uso residenziale già in atto nell'unità immobiliare.
7. L'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).
8. L'attività di "bed and breakfast" non necessita di autorizzazioni amministrative e la struttura, ritenuta idonea da parte del Comune a seguito di apposito sopralluogo,
entra a far parte come tale dell'elenco previsto dall'articolo 15, opportunamente articolato per livelli di qualità sulla base dei criteri adottati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale elenco viene diffuso a cura dell'ATL competente per territorio.
9. Ai fini della rilevazione statistica è fatto obbligo a chi esercita tale attività di comunicare alla Provincia, su apposito modello dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) fornito dalla stessa, il movimento dei turisti ospiti.
10. L'esercente l'attività deve altresì comunicare all'ATL competente per territorio, entro il 1° ottobre di ogni anno, le caratteristiche dei locali ed i prezzi che intende
applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché l'articolazione del calendario di apertura. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre dello stesso anno.
11. Secondo le leggi vigenti in materia di pubblica sicurezza, l'esercente è tenuto a comunicare giornalmente alla Questura, o all'ufficio indicato dal Questore, l'arrivo delle persone alloggiate mediante la compilazione di schede fornite dallo stesso ente; copia di tali schede deve essere conservata presso l'abitazione in cui viene svolta l'attività per gli eventuali controlli di pubblica sicurezza.
12. Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificati ed integrati dalla legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra. alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), fermo restando che, qualora l'attività venga svolta in più di due stanze, devono essere garantiti almeno due locali destinali a servizi igienici.
13. L'esercente l'attività deve garantire:
a) La pulizia quotidiana dei locali;
b) La fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione;
14. L'esercizio dell'attività di '"bed and breakfast", qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.
15. La Regione Piemonte promuove, anche attraverso l'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte (ATR) di cui al capo II della Lr. 75/1996 e le ATL,
l'incremento e la diffusione del "bed and breakfast", sostenendo l'attuazione di progetti finalizzati a migliorare l'offerta di tale servizio di ospitalità che riguardino in particolare:
a) l'assistenza tecnica, la consulenza, l'informazione e la qualificazione degli operatori;
b) la formazione di organismi associativi di servizio tecnico e/o contabile e/o di certificazione di qualità;
c) la promozione della domanda mediante la predisposizione di opuscoli e cataloghi, centri di informazione e prenotazione, attività di comunicazione e pubblicizzazione, partecipazione a borse e fiere specializzate».
Art. 2 (modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:
2. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, gli esercenti l'attività di "bed and breakfast", la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attività del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.»
Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2000, n.20-1442
Approvazione dei criteri di classificazione, del logo distintivo dell'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "Bed and Breakfast"
A relazione dell'Assessore Rachelli:
- Vista la L.R 13/3/2000 n.20 "Integrazione della extralberghiere
- e modifica della L.R. 8/7/99 n.18 - Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", ed in particolare l'art.1 comma 8 che demanda alla Giunta regionale il compito di adottare specifici criteri di classificazione dei "Bed and Breakfast";
- visti i criteri di classificazione dei Bed and Breakfast riportati nell'allegato A che articolano tali strutture per livelli di qualità in base alle caratteristiche tipologiche ed ai servizi che offrono.
- considerato che a tale classificazione il titolare esercente il Bed& Breakfast dovrà procedere contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 gioni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione;
- considerato che la classificazione dei Bed and Breakfast comporta inoltre la necessità di definire una simbologia unificata su tutto il territorio regionale che dovrà costituire il marchio di qualità di tale tipo di ricettività sul territorio piemontese;
- visto il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast come nell'allegato B.
- dato atto che sarà obbligatorio esporre in modo visibile all'interno dell'alloggio e
facoltativamente all'esterno il segno distintivo della categoria assegnata realizzato in conformità a modello approvato con il presente provvedimento e che ai sensi dell'art.20, comma 12 del D.P.R n. 639 del 16/10/1972, l'esposizione all'esterno
dell'Azienda ricettiva di cartelli riportanti la suddetta simbologia è esente dall'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- considerato infine che in fase di primo avvio della legge sono sorti alcuni problemi di applicazione e che pertanto, al fine di escludere errate interpretazioni della disciplina, si rende necessario fornire alcune indicazioni; oggetto di una specifica circolare del Presidente della Giunta, circa la corretta applicazione delle norme della L.R 20/2000 e conseguentemente della L.R 31/85 e L.R 34/88.
La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA
- di approvare i criteri di classificazione dell'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "Bed and Breakfast", riportati nell'allegato A alla presente deliberazione;
- di stabilire che a tale classificazione il titolare esercente il Bed and Breakfast dovrà procedere contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione.
- Di approvare il modello del simbolo distintivo dei Bed and Breakfast da apporre obbligatoriamente all'interno dell'alloggio e facoltativamente all'esterno, riportato nell'allegato B alla presente deliberazione.
(omissis)
ALLEGATO A
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI BED & BREAKFAST
La Regione Piemonte stabilisce, ai sensi dell'art.7 della legge 17 maggio 1983 n. 217 i criteri e le modalità per la classificazione dei Bed & Breakfast.
Sono considerati Bed & Breakfast le strutture ricettive gestite da privati i quali utilizzano parte della propria abitazione, fornendo servizio di pernottamento e prima
colazione, avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare.
I Bed & Breakfast sono classificati in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di seguito indicati.
I Bed & Breakfast sono classificati in quattro classi contrassegnate in ordine decrescente da 4, 3, 2, e 1 stella.
E' fatto obbligo ai titolari di Bed & Breakfast di esporre in modo visibile all'interno dell'abitazione il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.
Le funzioni amministrative in materia di classificazione sono esercitate dal Comune in base alla delega attribuita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12.
Per l'attribuzione della classifica dei B&B si applicano le procedure previste per la semplificazione a accelerazione dei procedimenti amministrativi previste dall'art.19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art.2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Il titolare del B&B presenta al Comune competente per il territorio la denuncia della classifica che viene attribuita all'abitazione in base all'applicazione degli standard minimi qualitativi previsti.
La denuncia è presentata su modulo predisposto dalla Regione e deve essere trasmessa al Comune e della Regione e deve essere trasmessa al Comune e alla Provincia contestualmente alla denuncia di inizio attività per gli esercizi di nuova apertura o entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R del presente provvedimento per gli esercizi già in funzione.
Il Comune entro 60 giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, entro il medesimo termine, la modifica della classifica salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare la propria attività ai criteri di classificazione previsti entro il termine prefissato dal Comune.
Il provvedimento di modifica della classifica o di prescrizione a conformare l'attività è adottato dal Comune anche qualora venga riscontrato che sono venuti meno i presupposti e i requisiti iniziali di classificazione.
Il Comune trasmette alla Regione ed alla Provincia i provvedimenti adottati.
AVVERTENZE
Per l'assegnazione ad una determinata classe, le strutture ricettive B&B devono avere tutte le caratteristiche richieste per tale classe.
Il locale bagno completo s'intende dotato di w.c con cacciata d'acqua, lavabo, specchio con presa di corrente, vasca da bagno o piatto doccia, bidet, acqua calda e fredda.
Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti, in relazione ad impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie, non è obbligatoria la presenza del bidet.
Per gli esercizi B&B siti in immobili esistenti classificabili come dimora storica o vincolati ai sensi della L. 1089/39 il requisito dell'ascensore non obbligatorio.
CLASSIFICAZIONE
Le strutture ricettive denominate B&B sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi di seguito indicati nello specifico paragrafo.
DURATA DELLA CLASSIFICAZIONE
La classificazione ha efficacia per un quinquennio dalla data di denuncia. Eventuali modifiche della classificazione in atto effettuate con la procedura di denuncia prima
richiamata costituiscono nuova classificazione ed assumono efficacia per un nuovo quinquennio.
PUBBLICITA' DI CLASSE
E' fatto obbligo agli esercizi B&B di esporre in modo visibile all'interno dell'abitazione adibita a B&B il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione Piemonte.
L'esposizione all'esterno è facoltativa.
STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI
BED&BREAKFAST.
· Servizio custodia valori: (3,4)
· Frigo bar:
1. In tutte le camere (4)
2. In almeno 1 camera (3)
· Lingue estere parlate:
Almeno una lingua (4)
· Cambio biancheria compresa quella del bagno:
1. A giorni alterni (4)
2. Due volte alla settimana(1,2,3,)
· Accessori dei locali-bagno di pertinenza delle camere:
1. Saponetta (1,2,3,4,)
2. Bagnoschiuma (2,3,4,)
3. Sali da bagno (4)
4. Un telo da bagno per persona (1,2,3,4,)
5. Un asciugamano per persona (1,2,3,4,)
6. Una salvietta per persona (1,2,3,4,)
7. Riserva di carta igienica (1,2,3,4,)
8. Sacchetti igienici (1,2,3,4,)
9. Cestino rifiuti (1,2,3,4,)
10. Asciugacapelli (3,4,)
· Pulizia nelle camere o unità abitative:
1. Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (3,4,)
2. Una volta al giorno (1,2,)
· Riscaldamento:
In tutto l'esercizio (1,2,3,4)
· Aria condizionata
1. in tutti i locali (4)
2. in almeno 1 camera da letto (3)
· Ascensore: (3,4) (valida per gli esercizi di B&B localizzati oltre
al secondo piano fuori terra)
· Arredamento camera
1. un letto, armadio, specchio (1,2,3,4)
2. comodino e tavolino (sostituibili da ripiani con analoga funzione)
(1,2,3,4)
3. lampade o appliques da comodino (1,2,3,4)
4. cestino rifiuti (1,2,3,4)
5. sgabello o ripiano apposito per bagagli (2,3,4)
· Sedie e poltrone nelle camere o unità abitative:
1. una sedia per letto (1,2,3,4,)
2. una poltroncina per letto (3,4)
· Televisione
1. In tutte le camere (4)
2. Con antenna satellitare (4)
3. Ad uso comune (2,3,4)
· Telefono
1. Apparecchio telefonico per uso comune (1,2,3,4,)
2. Apparecchio telefonico in camera (4)
· Assenza barriere architettoniche (4)
· Sala per colazione (3,4)
· Sala soggiorno lettura (4)
· Camere con vista panoramica (3,4)
· Seggiolone per bambine (2,3,4)
· Lettino/culla per bambini (2,3,4)
· Servizio sveglia (1,2,3,4)
· Possibilità di utilizzo lavatrice (3,4)
· Possibilità di utilizzo ferro da stiro (3,4)
· Possibilità di utilizzo computer (4)
· Possibilità di utilizzo del giardino (3,4) (per le tipologie di
immobile che lo prevedono)
· Area esterna giochi bambini (4)
· Accettazione animali domestici (3,4)
· Parcheggio riservato (4) (per le tipologie di immobile che lo
prevedono)
· Idoneo dispositivo e mezzi antincendio (secondo le disposizioni
vigenti e le prescrizioni dei
vigili del fuoco - 3,4)
· Bagno riservato alla camera (3,4)
· Prima colazione:
1. Cibi preconfezionati (1,2,3,4)
2. A buffet (2,3,4,)
3. Su ordinazione (4)


LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE MARCHE



PICCOLO VADEMECUM PER CHI VUOLE APRIRE UN BED & BREAKFAST NELLE MARCHE O CAMERA & COLAZIONE CHE DIR SI VOGLIA, MEGLIO NOTO CON LA SIGLA B&B.

CON LA NUOVA LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 14 /2/2000, PUBBLICATA SUL B.U.R. N.19 DEL 24/2/2000 È POSSIBILE OFFRIRE, SALTUARIAMENTE, NELLE PROPRIE ABITAZIONI, ALLOGGIO E COLAZIONE AI TURISTI CHE VENGONO A VISITARE LE MARCHE.
LA FORMULA BED & BREAKFAST, NATA NEL NORD EUROPA, DOVE È MOLTO DIFFUSA, PERMETTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ RICETTIVA IN AMBIENTE FAMILIARE, FORNENDO UN’OSPITALITÀ INFORMALE ED ECONOMICA, FORTEMENTE POLARIZZATA SUL CONTATTO UMANO.
È STATA COSÌ ACCOLTA, ANCHE NELLA NOSTRA REGIONE, LA DOMANDA DA PARTE DI UNA FASCIA CRESCENTE DI ASSOCIAZIONI E SEMPLICI CITTADINI DI UNA NORMATIVA SEMPLIFICATA PER IL TURISMO, CHE CONSENTA UNA NUOVA FORMA DI OPERATIVITÀ.
CHE COSA È NECESSARIO SAPERE PER APRIRE UN BED & BREAKFAST: LE REGOLE
1) L’ATTIVITÀ RICETTIVA NON DEVE ESSERE CONTINUATIVA.
2) CIASCUN OSPITE NON PUÒ RESTARE PER PIÙ DI 30 GG. CONSECUTIVI.
3) E’ NECESSARIO, DURANTE LA PRESTAZIONE DI OSPITALITÀ, DIMORARE NELLA STESSA ABITAZIONE DOVE SI ESERCITA L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST O NELLE VICINANZE (A NON PIÙ DI 50 METRI).
4) NON SI PUÒ ESERCITARE L’ATTIVITÀ IN PIÙ DI TRE CAMERE E PER PIÙ DI SEI POSTI LETTO COMPLESSIVI.
5) LA COLAZIONE SARÀ PREPARATA, UTILIZZANDO ALMENO IL 70% DI PRODOTTI TIPICI DELLA ZONA, CONFEZIONATI IN PROPRIO O DA AZIENDE O COOPERATIVE AGRICOLE DELLA REGIONE.
6) IL SERVIZIO SARÀ ASSICURATO UTILIZZANDO LA NORMALE ORGANIZZAZIONE FAMILIARE.
7) I PREZZI SONO LIBERI E VERRANNO QUINDI REGOLATI DAL MERCATO IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI.
8) I LOCALI ADIBITI A B&B DEVONO AVERE I REQUISITI PRESCRITTI NELLA TABELLA A), ACCLUSA A QUESTO VADEMECUM.
CHE COSA È NECESSARIO FARE: GLI ADEMPIMENTI
1) DENUNCIA DI INIZIO DELL’ATTIVITÀ E DEL PERIODO (O DEI PERIODI) DI NON ATTIVITÀ AL COMUNE COMPETENTE PER TERRITORIO, AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA L. 241/90, VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO.
IL COMUNE PROVVEDERÀ A REDIGERE APPOSITO ELENCO DI TUTTI COLORO CHE GESTISCONO UN BED & BREAKFAST.
2) COMUNICAZIONE, SEMPRE AL COMUNE, DEI PREZZI PRATICATI, DA EFFETTUARSI ENTRO IL PRIMO OTTOBRE DI OGNI ANNO, PER L’ANNO SUCCESSIVO, VEDI FAC-SIMILE ALLEGATO.
3) COMUNICAZIONE DI ARRIVO E PRESENZA DI CIASCUN OSPITE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA COMPETETENTE, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI ALL’ART. 109 DEL T.U. (TESTO UNICO) DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (INFORMARSI IN QUESTURA).
4) COMUNICAZIONE DI ARRIVO E PRESENZA DI CIASCUN OSPITE ALLO I.A.T. (UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA) COMPETENTE V. ELENCO ALLEGATO IN ULTIMA PAGINA, DA EFFETTUARSI ENTRO IL DECIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL PERIODO DI PERMANENZA, SUL MODELLO C/59 DA RITIRARSI IN COMUNE O PRESSO GLI I.A.T.
PRESCRIZIONI E SANZIONI
1) CHIUNQUE ESERCITI L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST SENZA
AVER INOLTRATO LA PREVISTA DENUNCIA È SOGGETTO ALLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO AL COMUNE
DI UNA SOMMA DA £. 200.000 A £. 600.000, V. NOTA ALL’ART.
3, DELLA L.R. 8/2000.
2) LA VIOLAZIONE DI TUTTE LE ALTRE NORME PREVISTE DALLA
L.R. 8/2000 PER LE QUALI NON SIANO PREVISTE SPECIFICHE
SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPORTA LA SANZIONE
AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO AL COMUNE DELLA SOMMA
DA £. 300.000 A £. 600.000 (V. NOTA ALL’ART.3DELLA L.R.
8/2000).
3) IN CASO DI RECIDIVA LE SANZIONI PREVISTE AI COMUNI
VENGONO RADDOPPIATE E NEI CASI PIÙ GRAVI SI PUÒ
PROCEDERE ALLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’, (V. NOTA ALL’ART. 3, DELLA L.R. 8/2000).
COSA NON C’È BISOGNO DI FARE
1) L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON È SOGGETTA A ISCRIZIONE AL RIT (REGISTRO IMPRESE TURISTICHE) DELLA CAMERA DI COMMERCIO.
2) L’USO DEI LOCALI PER L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON COSTITUISCE CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELL’IMMOBILE AI FINI URBANISTICI E QUINDI NON È NECESSARIA ALCUNA AUTORIZZAZIONE COMUNALE IN TAL SENSO.
3) CHI ESERCITA L’ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST NON È
OBBLIGATO AD APRIRE LA PARTITA I.V.A., SECONDO QUANTO STABILITO DAL MINISTERO DELLE FINANZE NELLA RISOLUZIONE MINISTERIALE N.180 DEL 14.12.98.
4) PER SVOLGERE L’ATTIVITÀ DI B&B NON È NECESSARIO ESSERE
PROPRIETARI DEI LOCALI ADIBITI A B&B.
CONSIGLI UTILI
ACQUISTARE UN BLOCCO PER LE RICEVUTE
E’ NECESSARIO RILASCIARE ALLE PERSONE OSPITATE DELLE RICEVUTE CONTENENTI IL PROPRIO CODICE FISCALE; LE RICEVUTE DEVONO ESSERE EMESSE IN DUPLICE COPIA, NUMERATE PROGRESSIVAMENTE, UNA COPIA VA CONSEGNATA ALL’OSPITE, LA RIMANENTE RESTA AL GESTORE DI BED & BREAKFAST; A FINE ANNO OCCORRE FARE LA SOMMA DI TUTTE LE RICEVUTE EMESSE E DICHIARARLE SUL 730/740 ALLA VOCE “ALTRI REDDITI”.
ASSICURAZIONE
SARÀ OPPORTUNO STIPULARE APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DA E
VERSO TERZI, ONDE CAUTELARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
B&B.
COMMERCIALIZZAZIONE
VIENE LASCIATO AI PRIVATI IL COMPITO DI INCROCIARE DOMANDA E
OFFERTA NEL SETTORE B&B. OBIETTIVO CHE SARÀ PIÙ FACILE RAGGIUNGERE
AGGREGANDOSI IN ASSOCIAZIONI O CONSORZI, CONSIDERANDO CHE L’EMERGENTE
SETTORE DEL TURISMO B&B È, PER DEFINIZIONE, PARTICOLARMENTE
PARCELLIZZATO.
SARÀ PERCIÒ OPPORTUNO CONTATTARE, QUALCHE CIRCUITO DI BED &
BREAKFAST, MAGARI UTILIZZANDO I SITI WEB DI INTERNET, PER INSERIRSI SUL
MERCATO E FARSI CONOSCERE MEGLIO DALLA CLIENTELA.
REQUISITI DEI LOCALI DA ADIBIRE A BED & BREAKFAST
1. REQUISITI STRUTTURALI
1.1 L’ALTEZZA MINIMA INTERNA UTILE DEI LOCALI È QUELLA
STABILITA DAI REGOLAMENTI EDILIZI ED IGIENICO-SANITARI COMUNALI PER L’USO ABITATIVO.
1.2 LA SUPERFICIE MINIMA DELLE CAMERE È STABILITA IN SETTE METRI QUADRATI PER LE CAMERE AD UN LETTO, IN UNDICI METRI QUADRATI PER LE CAMERE A DUE LETTI, IN QUATTRO METRI QUADRATI PER OGNI LETTO AGGIUNTO.
2. CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DELLE CAMERE DA LETTO
2.1 ACCESSO ALLA CAMERA INDIPENDENTE DA ALTRI LOCALI.
2.2 LETTO ADEGUATAMENTE CORREDATO, ARMADIO COMMISURATO AL NUMERO DEI POSTI LETTO DELLA CAMERA, SPECCHIO E PRESA DI CORRENTE, COMODINO, SEDIA E CESTINO PER I RIFIUTI.
3. DOTAZIONI DEI SERVIZI IGIENICI
3.1 UN SERVIZIO IGIENICO OGNI SEI POSTI LETTO, IN CASO DI CAMERE PRIVE DI BAGNI ANNESSI.
3.2 FORNITURA DI BIANCHERIA DA BAGNO.
3.3 DOTAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI MINIMI: WATER, BIDET, LAVABO, VASCA O DOCCIA, SPECCHIO CON PRESA DI CORRENTE, CHIAMATA D’ALLARME.
3.4 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO.
NOTA BENE
IL COMUNE EFFETTUERÀ APPOSITO SOPRALLUOGO PER VERIFICARE LA CONGRUITÀ DEI LOCALI.
INFORMAZIONI
LA LEGGE N. 8 DEL 14/2/2000 E LA SCHEDA INFORMATIVA POTRANNO ESSERE REPERITE ANCHE SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE MARCHE ALL’INDIRIZZO: HTTP:WWW.REGIONE.MARCHE.IT (CLICCANDO SULLA SEZIONE TURISMO).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA CONCERNENTE I BED & BREAKFAST TELEFONARE AL N. 0718062427 DEL SERVIZIO TURISMO E ATTIVITÀ RICETTIVA DELLA REGIONE MARCHE.


LEGGE BED AND BREAKFAST REGIONE LIGURIA




LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000 n. 05
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23/02/2000 n. 03
Integrazione alla legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
Articolo 1
1. Dopo il Capo V della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
"CAPO V BIS
SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE DENOMINATO BED & BREAKFAST
Articolo 13 bis
(Attività ricettiva a conduzione familiare)
1. Costituisce attività ricettiva a conduzione familiare denominata "bed & breakfast" quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.
2. Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione.
3. Il servizio di alloggio deve comprendere i seguenti servizi minimi:
a) pulizia quotidiana dei locali;
b) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente;
c) fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) un locale bagno, anche coincidente con quello dell'abitazione, purché composto da w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente.
4. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata previa comunicazione al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, da cui risulti:
a) generalità e indirizzo di chi intende svolgere l'attività;
b) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;
c) descrizione dell'arredo e degli eventuali servizi offerti;
d) periodo di attività;
e) possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni.
5. Il Comune provvede entro sessanta giorni ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione alla Regione e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio. Ogni variazione degli elementi contenuti nella comunicazione di inizio dell'attività è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune che provvede con le stesse modalità.
6. I locali da destinare all'attività di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali.
7. Per la denuncia e pubblicità dei prezzi e delle presenze e la vigilanza ed il controllo dell'attività, si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 27.
8. Chiunque svolga l'attività di cui al comma 1 senza la preventiva comunicazione al Comune, o non provveda nei termini indicati ad effettuare le successive comunicazioni di variazione, è punito con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1. Sono altresì applicabili le sanzioni indicate all'articolo 30, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.
9. Ai fini del presente articolo si intende per ospitalità a carattere occasionale o saltuario quella esercitata per non oltre duecentoquaranta giorni all'anno, anche consecutivi."
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.